venerdì 24 maggio 2013

Ultime assurdità in tema di liquidazioni provvigionali

Un intermediario in E riceve mandato di collaborazione da una Agenzia con acclusa tabella provvigionale che prevede il pagamento della provvigioni di acquisto precontate per polizze di durata pluriennale. Dopo la produzione di alcune polizze pluriennali durante il mese, alla liquidazione provvigionale, L'intermediario in E vede liquidarsi mediamente il 25-35 % in meno sull'acquisto e alla richiesta di chiarimenti all'agente, gli è stato risposto che la trattenuta è da imputarsi al Fondo di Garanzia della Legge Bersani imposto dalla normativa.....! Il mio cliente ha provveduto a revocare per giusta causa il proprio preponente con riserva di presentare querela di appropriazione indebita nei confronti dello stesso. L'Agente, preso atto della "lamentela" del mio cliente ha fatto sapere in via del tutto ufficiosa che è disponibile a restituire il "maltolto" all'atto della riconsegna e a trovare soluzioni "pro bona pacis" per la definizione della controversia. 
Ritengo che il pagamento delle indennità spettanti al Subagente debbano essere commisurate a quelle spettanti all'Agente secondo quanto stabilito proprio dall'ANA sulla base della percentuale delle provvigioni retrocesse al Subagente e, chiaramente, in base agli incassi e provvigioni maturate.
Vito Stella

giovedì 27 dicembre 2012

Molti E rischiano

Ci siamo accorti che molti intermediari E, fidandosi in buona fede della parola di alcuni A o B, iniziano a lavorare per essi prima della pubblicazione sul sito dell'Isvap della ratifica della collaborazione. Molti, infatti, credono, che basti la ricevuta della raccomandata dell'invio del modello apposito per essere tacitamente autorizzati ad intermediare per conto. Non e' cosi'. Bisogna, infatti, attendere la pubblicazione nel Rui presso ISVAP.

giovedì 15 novembre 2012

Riecco le revoche

Dopo un'estate e parte di autunno di relativa calma, ecco che ripartono le vessazioni e le minacce delle Compagnie per mezzo dei loro uomini sul territorio e la consegna di lettere di revoca agli Agenti da parte degli stessi. Lo abbiamo detto e ridetto diverse volte: non prendete, neanche per leggerle, comunicazioni per iscritto da parte del Vostro Capo Area e/o Commerciale di zona. Di solito per consegnare documenti ufficiali della Compagnia vengono in due: uno fa la parte dell'amico, l'altro fa il duro: "Lei non è stato ai patti, il rapporto SP, la frequenza, il mix di portafoglio, tutto è un macello. La Compagnia non può... ect ect, pertanto è consigliabile chiudere qui il rapporto" . Ecco, a questo punto tirano fuori la famosa lettera che Voi "non dovete" assolutamente leggere, ne tanto meno prendere. Comunicate immediatamente che se la Compagnia deve comunicare qualcosa, è invitata a farlo per iscritto. Dopo di che, vedrete, i lor Signori si alzeranno e andranno via dai Vostri uffici.
La Comunicazione vi arriverà, probabilmente l'indomani con U.G., ma nel frattempo è bene aver sangue freddo e prepararsi: bisogna rendersi conto che è finita e che, a questo punto, bisogna salvare il salvabile.
Il momento è certamente drammatico ed è per questo che se non riuscite a gestire l'emergenza, chiamate lo Studio Vitustè al 3347939400 /3494008199, Vi daremo certamente un Consiglio, una mano, ma soprattutto col nostro aiuto durante le operazioni di riconsegna, eviteremo che gli Incaricati della Compagnia facciano scorrettezze e addebiti non dovuti, che altrimenti saranno fatti e faranno parte del saldo che vi andranno a richiedere. Saremo in grado, ce ci chiamerete in tempo, di farVi recueperare tutte quelle somme oggetto di storni non dovuti, premi non riconosciuti, rappel mai pagati con le più svariate motivazioni. Il tutto nel rispetto della trasparenza amministrativa e nella massima legalità. 

martedì 2 ottobre 2012

Osservanza delle regole della Privacy dopo il D.l. 5/2012

In riferimento alla recente normativa che ha soppresso l'obbligo della redazione ed aggiornamento del DPS privacy, tengo ad informarVi sull' applicazione della 196/2003, che, comunque, non è stata soppressa ed in particolare su quanto richiesto dall'Art. 34 anche in previsione della definitiva approvazione della Direttiva suddetta.
 
Dunque viene meno una delle incombenze, ma i titolari del trattamento dovranno provvedere a predisporre:

a)      l’ autenticazione informatica;
b)      l’ adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)      l’ utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)     l’ aggiornamento periodico dell 'individuazione dell 'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici – dovendo fornire istruzioni chiare e formarli laddove necessario per l’ effettiva protezione dei dati-;
e)     la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f)       l’ adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
La redazione di un documento (il disciplinare tecnico), da aggiornare almeno una volta all'anno, che indica le misure adottate ai fini della tutela dei dati personali dei propri clienti, la consegna dell'Informativa e il rilascio dell'autorizzazione dei dati personali al titolare del trattamento dei dati, la nomina degli incaricati restano indispensabili, ed il tutto ha una pesante valenza legale.
 
I controlli, infatti, continueranno ad esserci e si concentreranno sulla verifica effettiva dell’applicazione dell’art. 34 orfano del DPS. 
 
Si ricorda che sono rimaste invariate sia le sanzioni civili che penali previste dalla normativa in caso di inadempienza o in caso di fuga o furto dei dati: da 10.000,00 a 50.000,00 euro (art.162 comma 1) e fino a due anni di reclusione con conseguente sospensione dall’attività medica nel caso dei dottori a causa dei procedimenti penali (art. 169 comma 1). Inoltre l’art. 162 comma 2-ter prevede che “In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro.”
 
Diventa fondamentale la nomina di un responsabile della Sicurezza Informatica, quanto diventerà indispensabile con l'approvazione della Direttiva Europea, soprattutto per Imprese ed Aziende.
 
Ritengo che tale figura diventi, comunque, oltremodo necessaria per professionisti e Pmi subissati da procedimenti burocratici sempre più pesanti e che, nel caso in cui volessero fare da soli,  dovranno dimostrare di avere, in qualità di Titolari del Trattamento dei dati, particolari conoscenze informatiche per ottemperare a quanto previsto dalla normativa
 
Le nomine e le informative si sganciano dall’essere inserite nel DPS, mentre il Codice prevede espressamente l’obbligo di aggiornamento in merito a questi documenti in caso di modifiche normative o provvedimenti.
 
Stavolta, però, bisognerà precisare la definizione dei ruoli e dei trattamenti, le relative modalità e predisporre atti indicativi relativi all'autorizzazione della gestione dei dati oltre alla redazione particolare delle informative da rilasciare agli interessati ai sensi dell' art.13.

La formazione del titolare e degli incaricati sarà avrà una importanza preponderante, vista la responsabilità del Titolare del Trattamento dei dati di aver messo i propri incaricati in condizione di adempiere al loro incarico attraverso una formazione "reale" e non solo menzionata nei documenti

Gli obblighi ai fini della privacy non sono, quindi cessati, anzi è proprio il contrario!!: E’ vero, non è più  obbligatorio il farraginoso DPS, ma è comunque utile e necessario la redazione di un  impianto snello che permetterà di produrre una documentazione minima ma protettiva in caso di controlli sulla privacy, considerato che, secondo la proposta del Regolamento Comunitario sulla Data Protection , "le autorità nazionali indipendenti di protezione dei dati avranno maggiori poteri sanzionatori, potendo arrivare a comminare, alle imprese e/o professionisti che violano il diritto dell’Unione, sanzioni pecuniarie fino a 1 milione di euro .
 
Consiglio vivamente a chi non avesse provveduto a quanto sopra, di ottemperarVi entro brevissimo tempo, richiedendomi, ove non decida di agire autonomamente,  un preventivo  di spesa.
 
Un caro saluto

martedì 28 agosto 2012

Intermediari di Assicurazione:Come utilizzare i dati dei Clienti ?


Studio Vitustè cura l'Assistenza alla redazione del disciplinare tecnico-allegato B Privacy ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 nono stante il D.l. 5/2012 abbia tolto l'obbligo del DPS